Responsabilità Professionale

DOCUMENTAZIONE

  • La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali di Roma Sent. n 08770 sez. 29 del 22-02-2018 
    La questione sottoposta alle Sezioni Unite è la seguente:
    "Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di "non punibilità" prevista dall'art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24".
  • Cass Pen sez VI sz n 46512 03-12-09
    Il tribunale aveva condannato un medico alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di rifiuto di atti d ufficio per aver omesso durante la notte - dietro richiesta telefonica del collega di turno in altro ospedale - di ricoverare nel reparto di chirurgia ove prestava servizio una paziente affetta da forti dolori per colica biliare. La Cassazione ha totalmente ribaltato il giudizio precedente affermando che non può farsi rientrare nella fattispecie penale del rifiuto di atti d ufficio un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalità inurbane e volgari con cui fu espresso. In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall art. 328 c.p., comma 1, ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall esperienza medica, tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso. 
  • Tribunale Roma Sez II Sz del09-06-09.pdf
    E' ravvisabile il comportamento negligente del personale della struttura sanitaria ove gli operatori abbiano omesso le misure preventive dirette ad evitare l insorgenza delle piaghe da decubito. Tale patologia, nel caso concreto, era estremamente prevedibile in ragione della età avanzata del paziente, delle sue condizioni di salute nonchè alla specifica patologia di cui lo stesso era affetto. Il quadro clinico, evidenziando un elevato rischio di insorgenza delle piaghe, avrebbe dovuto determinare secondo il protocollo di mobilizzazione terapeutico, una cura assidua del soggetto mediante tecniche di posizionamento per ridurre pressioni e cedimenti dei tessuti. 
  • C Conti Sez I Sz n 137 del 05-03-09
    Se il medico si rende responsabile di danni arrecati ad un paziente a titolo di colpa grave può essere chiamato a risarcire l'ASL per il danno erariale subito da quest ultima. La Corte dei Conti, tuttavia, nel caso specifico, ha ritenuto che, in considerazione delle indubbie difficoltà dell intervento operatorio, delle caratteristiche che lo hanno contrassegnato, apparisse equo ridurre l addebito nei confronti dei medici. La situazione di maggior rischio derivante, in alcuni settori di azione dei pubblici poteri, dall esercizio di attività potenzialmente di danno, può essere posta a fondamento dell esercizio del potere riduttivo dell addebito cosicchè, nel caso, è stato confermato l esercizio di detto potere riduttivo valutando, comunque, la rischiosità della professione medica. 
  • Cass pen sez 4 sz 4107 del 12-11-08
    La Cassazione penale si pronuncia in tema di idoneità al porto d armi, ammettendo il concorso colposo dei medici certificatori nel delitto doloso commesso da soggetto affetto da turbe psichiche.
  • Cassaz Pen Sez V sz n 7718 20-02-09
    Nell indicare la diagnosi effettuata ed il trattamento esperito, implicitamente il medico opera un giudizio sulla congruità e l opportunità del secondo in relazione alla prima; d altro canto anche una valutazione può essere, al pari di un enunciato di fatto, non veritiera: ciò si verifica in contesti che implicano accettazione di parametri di giudizio normativamente determinati o tecnicamente indiscussi; ne deriva che le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma rientrare nella categoria della falsità ideologica. Nel caso di specie si realizzava una situazione del genere, poichè veniva accertato dai giudici di merito, tramite consulenza e dichiarazioni di esperti in materia che, secondo le linee guida nazionali condivise dai medici specialisti nello specifico settore (malattie del sonno), parte delle prestazioni erogate non postulavano ricovero e che negli altri casi la degenza fu dilatata. 
  • C Cassazione Sez VI Sz n 11004 12-03-09
    L iscrizione all albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche a quelle ausiliarie, per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione. E' escluso il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui il medico proceda alla somministrazione di anestesia locale per la realizzazione di interventi di chirurgia plastica a livello ambulatoriale in assenza della specializzazione in anestesia. La rapida evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche registrati negli ultimi decenni ha comportato lo spostamento di alcuni settori dell operatività chirurgica al di fuori degli ospedali pubblici e consentito la distinzione tra quegli interventi, che per la loro natura e complessità non possono non essere effettuati se non in regime ospedaliero, e interventi chirurgici o procedure diagnostiche a bassa complessità o invasività o seminvasive, praticabili, senza ricovero, in studi medici, ambulatori privati in anestesia locale o in sedo-analgesia. 
  • Trib Benevento sz del 18-12-08
    Nella vicenda, il paziente riteneva di aver perduto la funzionalità di un rene non tanto a causa di un errore di tipo diagnostico, quanto per la esecuzione inesatta della prestazione professionale, per aver subito un trattamento sproporzionato rispetto alla reale entità della patologia. Il Tribunale di Benevento ha posto, invece, in relazione all evento lesivo profili di negligenza ed imprudenza nella condotta dei sanitari - oltre che per la mancanza di adeguata informazione al paziente circa la possibilità di un trattamento farmacologico alternativo e le possibili complicanze del trattamento effettuato - nella mancata prescrizione, dopo l intervento, di trattamenti adiuvanti, antibiotici e idropinici, e di controlli strumentali nel tempo, o quantomeno nell immediatezza dell atto. Dunque, ha concluso il Tribunale di Benevento - anche a voler ritenere non causalmente riconducibile, utilizzando i criteri probabilistici, l atrofia del rene con il trattamento terapeutico in sè considerato - è lecito affermare che l omessa prescrizione di successivi controlli strumentali non è estranea al determinismo della patologia. 
  • Cassaz Sez.III sz n 469 del 13-01-09
    Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. 
  • Cassaz Pen Sez VI Sz 48379 del 30-12-08
    La Suprema Corte ha confermato la condanna del medico in pronta reperibilità benchè chirurgo anziano di cd. seconda reperibilità - che utilizzando espressioni sprezzanti e volgari opponeva un indebito e reiterato rifiuto a recarsi nuovamente in ospedale per sottoporre ad ulteriore visita la paziente, nonostante la reiterata richiesta del chirurgo di prima reperibilità e dell anestesista rianimatore, ossia di due tecnici qualificati, che lo sollecitavano in tal senso, rendendolo edotto del progressivo aggravamento delle condizioni della malata rispetto a quelle da lui constatate all atto della prima visita. La Corte di Cassazione ha affermato che il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell intervento chirurgico 
  • Cass Pen Sez I sz n. 45466 del 9-12-08
    In un settore di un reparto di medicina si era registrato un anomalo incremento dei decessi dei pazienti ricoverati, che erano stati ben 22, rispetto ad una precedente media di 2-3 casi al mese e che in ben 19 dei suddetti casi era presente una infermiera neoassunta. In tutti i casi era stato rilevato un quadro clinico riferibile ad una embolia polmonare e ad una repentinità dell evento morte non correlato apparentemente alle pur gravi condizioni dei pazienti. Sempre durante il turno di lavoro dell infermiera, nel reparto cui era addetta vi erano stati anche degli improvvisi aggravamenti delle condizioni di tre ricoverati, riconducibili ugualmente ad un quadro clinico di embolia polmonare, tutti positivamente risoltisi grazie alle tempestive manovre di rianimazione poste in essere dai sanitari del reparto medesimo, i quali non avevano saputo spiegarsi le cause di tali inaspettate situazione di criticità. Il riscontro diagnostico dell anatomo - patologo dell ospedale aveva consentito di appurare una fuoriuscita di bolle aeree dall atrio destro del cuore e dalle biforcazioni delle arterie polmonari, pari a circa 50-60 ml., il che dimostrava sia che il decesso era avvenuto a causa di una embolia gassosa sia che questa era stata indotta da una deliberata inoculazione dell aria in vena. La Corte di Cassazione, relativamente a quegli eventi, ha confermato la sentenza con la quale l infermiera imputata veniva dichiarata colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato dal mezzo insidioso, dalle modalità tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e con violazione dei doveri di incaricata di pubblico servizio e di tentato omicidio aggravato con condanna alla pena di venti anni di reclusione, oltre che alle sanzioni accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 
  • Cass Pen Sez IV sz n. 37992 del 03-10-08
    Integra il delitto d omicidio colposo la condotta del medico che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad una terapia urgente e il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, senza che la mancata colpevole correzione dell errore da parte dello stesso paziente, il quale ne aveva la possibilità essendo a sua volta un medico, possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la stessa condotta e l evento, non costituendo tale ultimo comportamento un fatto eccezionale ed imprevedibile. 
  • Cass Pen Sez II sz n. 29883 del 17-07-08
    Pur affermandosi che il certificato medico prodotto dal dipendente alla Azienda Ospedaliera non potesse reputarsi ideologicamente falso, non contenendo, in sè, enunciati contrari al vero (nella specie, la sussistenza di una patologia emorroidaria) ciò non ha portato ad escludere che esso potesse riferire una valutazione prognostica sulle condizioni di abilità al lavoro, che, per elementi acquisiti aliunde, ben si sarebbe potuto dimostrare essere non corretta (e, dunque, sotto questo profilo, rappresentativa di un apprezzamento sanitario erroneo). L avere consapevolmente utilizzato una inesatta rappresentazione della realtà - denotativa di una condizione di salute incompatibile con la regolare prestazione della attività professionale integra un artificio idoneo ad indurre in errore l amministrazione con rilevanza per il reato di truffa
  • Cass Pen Sez VI Sz n. 35344 del 15-09-08
    Di fronte alla denuncia di un grave stato di sofferenza, provocato da un anuresi che si protraeva da oltre 12 ore, in una paziente già gravemente ammalata, il medico di guardia aveva il dovere d intervenire con tempestività presso il domicilio dell ammalata, per rendersi conto direttamente, al di là della ipotesi formulata (ostruzione del catetere), delle reali condizioni della predetta ed apprestare le cure necessarie. In tale caso, ha osservato la Corte di Cassazione, la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare rappresenta un vero e proprio rifiuto di atto d ufficio, considerato che il sanitario, in maniera aprioristica ed irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalità, non effettuò alcuna valutazione sulla necessità eventuale di apprestare le necessarie cure e si limitò a suggerire l opportunità di richiedere l intervento del 118, dimostrando quindi in tal modo di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva comunque il tempestivo intervento. 
  • Cass Pen Sez VI sz n.40572 del 30-10-08
    La Corte di Cassazione, ritenendo processualmente dimostrato che il medico si era reso irraggiungibile al recapito fornitogli, disattivando la segreteria telefonica e risultando assente dal suo ufficio, ha confermato la sussistenza del reato di cui all art. 340 c.p. non solo in riferimento al suo elemento materiale ma anche in riferimento al dolo, consistito nella evidente consapevolezza che la sua condotta era idonea a cagionare l interruzione e finalizzata anzi a tale effetto.
  • C. Appello Roma Sez. III sz del18-11-08
    La Corte d Appello di Roma, anche sulla scorta di un ragionamento presuntivo, ha riconosciuto la responsabilità di una Casa di Cura per la morte di una paziente che aveva ingerito un prodotto disinfettante. Ha osservato la Corte territoriale che dalle circostanze di tempo e di luogo allegate agli atti del processo civile e risultanti dalla relazione medico legale del procedimento penale, doveva presumersi fondatamente che l ingestione avvenne per il comportamento tenuto dal personale della Casa di cura addetto all assistenza della ricoverata, che evidentemente rimasta priva di sorveglianza ebbe a prelevare il prodotto e ad ingerirlo; si trattava di disinfettante utilizzato per la pulizia degli ambienti e rimasto anch esso incustodito. La struttura sanitaria avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria quanto meno del caso fortuito, valido ai fini dell interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento, prova che, tuttavia, non era stata offerta. 
  • Cassaz pen sez IV sz n. 37077 30-09-08
    Pur affermandosi che la determinazione di adottare una prescrizione off label per la cura dell obesità era stata correttamente assunta sulla base di circostanze non controverse (il disturbo alimentare aveva origini nervose e psichiche; mentre precedenti diete alimentari non avevano ottenuto alcun risultato), si individuava in capo al sanitario imputato la violazione della norma cautelare (tale cioè da determinare quell aumento del rischio non consentito) che veniva individuata nella inosservanza della regola di condotta che impone in ogni caso al medico di sottoporre ad attenta verifica la originaria prescrizione proprio per evitare quel superamento del rischio non consentito dall ordinamento. L obbligo di monitoraggio assume delle connotazioni ancora più pregnanti qualora si tratti, come nel caso concreto, di farmaci prescritti per un indicazione terapeutica diversa da quella contenuta nell autorizzazione ministeriale d immissione in commercio, in quanto la scelta terapeutica off label adottata dal medico, non può prescindere dal perseguire il beneficio del paziente, anche attraverso l osservanza del rapporto rischio - beneficio, che passa ineludibilmente attraverso un attenta valutazione dei dati clinici. 
  • Cassaz Pen Sez V sz 44155 del 26-11-08
    La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un medico a dieci mesi di reclusione per il reato di aborto colposo di cui all art. 17 della L. n. 194 del 1978. Il fatto contestato al sanitario consisteva nell avere cagionato per colpa la interruzione della gravidanza per morte intrauterina del feto, non riconoscendo - per imperizia - come patologici i tracciati cardiotocografici eseguiti e non valutando correttamente i segni di sofferenza fetale dagli stessi evidenziata; omettendo per imprudenza di procedere all immediato ricovero della paziente, alla 36ª settimana, per l espletamento rapido del parto; ritardando, per negligenza, il parto con la prescrizione di una ecografia con flussimetria, inutile a fronte dei precedenti tracciati. 
  • Sz Cass Civ Sez Unite n. 26972 11-11-08
    La sentenza n. 26972 dell 11 novembre 2008 delle Sezioni Civili Unite della Corte di Cassazione stabilisce che il danno esistenziale non esiste come figura autonoma, pertanto tutte le voci di danno morale, alla vita familiare, alla sessualità e in genere ai diritti costituzionalmente garantiti, rientreranno in quello non patrimoniale. Scarica il testo della sentenza.
  • Cass Civile Sez III Sz n 23851 18-09-08
    Il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale. Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza.
  • Cass Civ Sez III sz 25561 del 21-10-08
    Nel corso di una biopsia due medici operatori in servizio presso una divisione ospedaliera, nel tentativo di prelevare il tessuto necessario ad eseguire l esame, perforavano un rene, provocando emorragia e lesioni a seguito delle quali l organo veniva chirurgicamente asportato. Pur affermandosi la gravità dell illecito e del danno subito veniva rigettata la richiesta risarcitoria di oltre 500.000,00 Euro sulla base della considerazione che l organo all esame autoptico era risultato così gravemente deteriorato che il paziente avrebbe dovuto comunque sottoporsi a dialisi. 
  • Cass Pen sez IV sz n 33384 del12-08-08
    La valutazione della colpa in tema di responsabilità medica non può prescindere dalla considerazione che la scelta degli interventi terapeutici, purchè tecnicamente validi, ricade nella discrezionalità del medico, mentre non può pretendersi l assoluta certezza dei risultati, in quanto la colpa nell attività medica, intrinsecamente rischiosa ma socialmente utile, è caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta che hanno per finalità la prevenzione non del rischio dall ordinamento consentito ma di quell ulteriore rischio prevenibile mediante la fedele osservanza delle regole tecniche. 
  • Cass Pen sez IV sz n 24360 del 16-06-08
    La preparazione del composto medicinale da somministrare è certamente un atto medico di competenza del medico chirurgo; questi può delegarne a persona competente l esecuzione materiale ma deve sempre controllare, proprio perchè si tratta di atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell operazione. Ma se anche la preparazione del composto non fosse da considerare atto medico non per questo verrebbe meno la responsabilità del medico chirurgo perchè i canoni che regolano il principio di affidamento non si applicano nel caso in cui all agente sia attribuita una funzione di controllo dell opera altrui; in questa ipotesi egli risponde secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui riconoscibili ed evitabili 
  • Cass Pen Sez IV sz n 27936 del 08-07-08
    La condotta del medico specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione, indirizzi un paziente verso il laboratorio di cui egli sia socio, per l espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire anche presso una struttura pubblica della stessa città, integra il delitto di abuso di ufficio. Nè nella specie può sostenersi che, essendo il Presidio ospedaliero privo della strumentazione specifica per svolgere l esame, il medico era autorizzato ad inviare i pazienti nel suo ambulatorio, posto che il medesimo identico esame ben poteva essere espletato nei contigui presidi ospedalieri della stessa ASL, ben noti al sanitario, e raggiungibili senza particolari disagi dai pazienti, attesa la prossimità territoriale. 
  • Cass Penale sez IV sz 15553 del 15-04-08
    Ustioni e morte di neonato in una incubatrice. Alla base della responsabilità degli imputati la Corte di Cassazione ha evidenziato l adozione di un provvedimento di modifica del sistema di manutenzione delle apparecchiature, da periodica a quella c.d. a chiamata, ciò per esigenze di contenimento di bilancio, ma senza verificazione che la nuova modalità fosse rispondente a criteri di sicurezza. Nel caso di specie si evidenziava, tra l altro, il mancato adeguamento dell incubatrice alla normativa CEI del 1992, di cui era stata ritenuta l applicabilità, la quale aveva ridotto a quaranta gradi centigradi il livello di sicurezza della temperatura raggiungibile, inferiore a quello di 50 C previsto in precedenza ed aveva determinato l utilizzo di un apparecchio non adeguato alla nuova disciplina impositiva di temperature più basse. 
  • Cass Penale Sez IV Sz n 17503 30-04-08
    La mancata somministrazione di un farmaco [anticoagulante] è idonea a soddisfare la configurazione del rapporto di causalità tra omissione ed evento e quindi il requisito dell "alto ed elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", in assenza di altre possibili cause esclusive dell evento. La sospensione del medicinale aveva determinato il rischio al massimo delle sue possibilità (mentre la somministrazione lo avrebbe ridotto al minimo). Pertanto, colpevole era stata la dimissione del paziente ad alto rischio senza la ripresa della somministrazione del medicinale anticoagulante, con responsabilità penale dell imputato per avere, quale primario del reparto, seguito direttamente il soggetto ed essendo comunque tenuto a procurarsi informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici dell unità operativa. 
  • Tribunale Monza Sez I Sz 15-05-08
    Nel caso di un intervento non risolutivo, tale da rendere necessaria una seconda operazione ad un solo mese di distanza dalla prima, possono non sussistere ragioni per attribuire la complicanza a negligenza o imperizia del medico-chirurgo, il quale - operando su tessuti ancora infiammati abbia ritenuto di attenersi ad un criterio prudenziale nella rimozione della formazione cistica, senza procedere oltre per non esporre il giovane paziente a esiti cicatriziali rilevanti, e per non incorrere nel rischio di lesioni dei vasi e dei nervi circostanti. Andrà disattesa la mera valutazione "a posteriori", per cui - essendo insorta una complicanza imprevista, costituita da una nuova formazione cistica in prossimità dell area dell intervento - questo fatto debba considerarsi tout court frutto di una inadeguata condotta professionale del chirurgo. 
  • Trib Monza Sez IV sent 28-05-08
    E' notorio e quindi chiunque può capire che una persona che si trova in stato confusionale non è capace di rendersi conto di ciò che accade intorno a lei, compie movimenti non coordinati, si agita senza motivo. Se questa era la condizione dichiarata dal personale del "118" e constatata all accettazione al Pronto Soccorso, logica e prudenza avrebbero consigliato a chiunque, tanto più a personale medico e paramedico notoriamente esperto, tanto da essere incaricato del pronto soccorso, di utilizzare per la paziente confusa quelle sbarre di cui ogni letto ospedaliero è notoriamente dotato, al fine di evitarle di cadere, come in effetti è avvenuto. Consegue l'obbligo risarcitorio in capo all'Azienda ospedaliera. 
  • Cassaz Sez 2 sentenza n 1248 del 2008
    Sanzioni amministrative e valore probatorio del certificato medico
  • Cass Penale Sez IV sz 17499 30-04-08
    La scelta di un farmaco altamente tossico senza attenta valutazione e comparazione degli effetti positivi del medesimo rispetto ai possibili effetti negativi gravi certamente costituisce colpa medica, dovendo questo tipo di somministrazione essere utilizzata solo in casi particolari e previo controllo delle condizioni del paziente; controllo da ripetersi nel corso della cura. La colpa nel caso specifico si configura con una duplice una connotazione: commissiva per errata scelta del farmaco, aggravata dall aspetto omissivo dovuto al mancato controllo degli effetti negativi della cura alla fine del primo ciclo. 
  • Cassaz pen sez IV n 22187 del 3-06-08
    L attività diagnostica del medico è presidiata da regole di condotta non scritte alla cui individuazione sono preposti i criteri della prevedibilità e dell evitabilità dell evento, criteri a loro volta rapportati ad un oggettivo parametro di riferimento che è quello della prevedibilità ed evitabilità secondo il cd. homo eiusdem professionis et condicionis, cioè un astratta figura di agente-modello, esperto ed accorto.Nel caso di specie, lo "scrupoloso endoscopista, in ragione del parametro di riferimento oggettivo di cui sopra si è detto, non si sarebbe acquietato di fronte all evidenza di un ulcera esofagea dal modesto sanguinamento, ma avrebbe esteso la propria indagine alle zone distali del duodeno per offrire, comunque, un responso al sospetto manifestato dal chirurgo, quello dell esistenza della fistola conseguente ad infezione della protesi (e un processo flogistico era stato - come si è visto - già in precedenza accertato). 
  • Cass Pen Sez IV sz 17505 del 30-04-08
    Al medico radiologo era stato addebitato di non aver valutato correttamente diverse mammografie eseguite dal 1993 al 1998 che evidenziavano la presenza di un addensamento del parenchima, sintomo della presenza di una formazione tumorale con successiva mastectomia totale. La sentenza di appello, partendo dal presupposto che nel 1995 si sarebbe dovuto comunque procedere ad un intervento di mastectomia identico a quello effettuato nel 1998, ha mostrato però di non condividere la tesi del primo giudice - secondo cui l evento di danno era costituito dall'aggravamento del rischio di metastasi - e ha invece ritenuto che, nell'arco di tempo indicato, si fosse verificato un aggravamento della patologia, e quindi della malattia, costituito dalla crescita delle lesione tumorale (le due masse erano cresciute una da 20 a 25 mm., l altra da 10 a 15 mm.). In buona sostanza la Corte di merito ha ritenuto che si fosse verificato un aggravamento della malattia preesistente e ciò consentiva di ritenere realizzato il delitto di lesioni. La Cassazione pur condividendo in linea di massima l affermazione di principio secondo cui non è sufficiente ad integrare la malattia la semplice alterazione anatomica priva di alcuna conseguenza e dalla quale non derivi un processo patologico significativo (rilevando comunque che la nozione di malattia non trova una definizione univoca neppure in campo medico scientifico), ha affermato che nel caso specifico difetta appunto il presupposto per escludere la malattia, stante la presenza di una formazione tumorale di natura maligna sia pure di tipo non aggressivo e a lenta evoluzione. Questa patologia, secondo la scienza medica, è sicuramente qualificabile come malattia e l aumento dimensionale, indipendentemente dalle conseguenze dell intervento ablativo, può essere correttamente qualificato come aggravamento della malattia che equivale a cagionarla. 
  • Cass Pen sez VI sz 20056 del 20-05-08
    Il reato di rifiuto di atti d ufficio di cui all art. 328 c.p., comma 1 può configurarsi a prescindere dall'esistenza di un evento dannoso, quale avrebbe potuto essere quello derivante dal ritardo nell'intervento sanitario conseguito al rifiuto della visita domiciliare. Nel caso concreto le condizioni del paziente, quali descritte in precedenza al sanitario di guardia, non erano o non apparivano certamente tali da giustificare il rifiuto dell intervento da parte del medico che avrebbe avuto il dovere di visitare il paziente e di adottare le determinazioni del caso all esito di un diretto ed accurato esame delle sue condizioni, che di certo non era possibile attraverso la comunicazione telefonica col padre del ragazzo. Non rileva, in più, che la diagnosi sia poi risultata conforme nella sostanza a quella formulata presso il reparto ospedaliero in cui il paziente era stato ricoverato e che quest ultimo non sia risultato necessitante di alcuna terapia. 
  • Cass Pen sez VI sz n 35836 del 01-10-07
    Il medico convenzionato con l A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. Le impegnative che, contengono richieste di esami non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali, sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata "convenzionata", previa "autorizzazione" dell USL competente: autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la realizzazione, a carico dell ente pubblico, dell interesse del cittadino. Il "potere certificativo", cui fa cenno l art. 357 c.p., non è infatti circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente. 
  • Cass Pen sez IV sz n 13938 del 03-04-08
    Il momento iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela, per giurisprudenza costante, coincide con quello in cui il titolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto reato nei suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva. Questa conoscenza non può essere limitata alla sola consapevolezza dell esistenza di conseguenze della patologia che ha riguardato la persona ma deve quanto meno estendersi alla possibilità che, su questa patologia, abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei medici che hanno seguito il caso.
  • Cass Pen sez IV sz n 39600 del 26-10-07
    Specie in presenza di iniziale diagnosi provvisoria, per ciascuno dei sanitari che ha preso in cura il paziente per un tratto di tempo limitato del suo decorso postoperatorio, pur valorizzando che chi subentra dopo l intervento di un collega deve confidare che questi abbia agito secondo scienza e coscienza, non può escludersi, che vada operato anche un esame personale della situazione e non ancorarsi ad una diagnosi solo perchè essa è stata fatta. 
  • Cass Pen sez IV sz n 15169 del 10-04-08
    Confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni interdittive, per il delitto di cui all art. 81 c.p. e art. 83 DPR n. 309/1990, in relazione a prescrizioni di farmaci - contenenti principi attivi qualificati sostanze stupefacenti - che sarebbero state effettuate da un medico esperto nella cura della obesità e magrezza in favore di persone non obese sulla base dei canoni della scienza medica e al fine di ottenere una riduzione del peso corporeo per fini estetici senza necessità terapeutiche.
  • Cassaz Pen sez IV sz 15282 del 11-04-08
    Nel caso di abbandono nell'addome del paziente di un corpo estraneo, si configura la responsabilità dell intera equipe medica laddove - evidenziata la sussistenza di un processo flogistico al livello della vascolarizzazione delle anse intestinali determinato dalla garza abbandonata e affermata la conseguenza del processo ischemico-infartuale letale per la connessione topografica tra la massa aderenziale e la sede cruciale dell infarto intestinale - venga escluso che l evento letale sia sopravvenuto per cause indipendenti dalla presenza del corpo estraneo in addome. 
  • Trib Palermo Sez I sz del 25-02-08
    Non può configurarsi alcuna responsabilità a carico medico per aver operato in assenza del macchinario necessario per la diagnostica intraoperatoria: i consulenti tecnici, nella loro relazione, avevano innanzitutto evidenziato che il ritardare l intervento in attesa che l apparecchiatura venisse riparata non sarebbe stato atteggiamento prudente, in quanto il quadro clinico del paziente si sarebbe potuto aggravare. Corretta appariva la scelta del sanitario di procedere all intervento anche in assenza della strumentazione radiologica necessaria all esame intraoperatorio, in quanto ulteriori ritardi avrebbero determinato un pregiudizio per la situazione del paziente. Tra l altro, l utilizzo dell esame non avrebbe garantito il buon esito dell atto chirurgico, la cui esecuzione risultava comunque necessaria, nè avrebbe diminuito il rischio di lesione operatoria. 
  • Accuse facili ai medici
    Tribunale Firenze, sentenza n. 2608 del 14-06-07
  • Corte Conti Basilicata Sz n 91 11-03-08
    Il risarcimento del danno richiesto dall'ASL ai medici responsabili di lesioni causate ad una piccola paziente, deve essere ridotto allorquando la stessa Azienda Sanitaria abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità per colpa grave e nonostante il premio sia stato pagato in ritardo con conseguente assenza di copertura per il caso specifico. è indubbio infatti, ha osservato la Corte dei Conti, che le finanze aziendali non avrebbero subito un pregiudizio economico nella misura in cui fosse intervenuta la copertura assicurativa in assenza di un colpevole ritardo nel pagamento del premio indispensabile per attivare la polizza. 
  • Cass pen sez. IV sz n.11335 del 14-3-08
    Nell attività medica, se il consenso del paziente è generico e sommario, vi è omicidio colposo laddove il paziente deceda e non omicidio preterintenzionale (difettando il dolo incidente su percosse o lesioni). L elemento psicologico dell omicidio preterintenzionale consiste nella volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali consegue la morte dell aggredito, come evento non voluto, neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione del rischio. 
  • Corte Conti Puglia sz. n 56 2008
    Per configurare ipotesi di responsabilità a carico del medico, non basta che il comportamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell esperienza, ma è necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l evento verificatosi. Perchè, quindi, possa parlarsi di responsabilità per colpa grave si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d opera. 
  • Cassaz Pen Sez I Sz n 9788 04-03-2008
    Le indagini svolte a seguito del rinvenimento in una farmacia di otto ricette mediche ciascuna relative a cinque scatole di un farmaco anabolizzante di cui era vietato il commercio in mancanza di regolare prescrizione, conducevano ad accertare che le dette prescrizioni erano state effettuate in favore del gestore di una palestra di body building frequentata dal sanitario e che i farmaci venivano poi venduti fuori controllo e per fini non terapeutici. La Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna di concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica [art. 445 codice penale]. Pur affermandosi che le ricette erano state predisposte per amicizia, va rilevato che alla norma violata [art. 445], deve attribuirsi un significato molto ampio, correlato alla natura di reato di pericolo e alla logica di fondo che non è quella di garantire la correttezza degli scambi commerciali nel particolare settore delle sostanze medicinali, ma quella di impedire la somministrazione in qualunque modo di farmaci pericolosi per la salute. 
  • Cass penale Sez IV sz n 10824 11-03-2008
    Il sanitario è accusato di avere per colpa, consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, trascurato i disturbi lamentati dalla paziente caratterizzati da perdite ematiche irregolari, dolore e gonfiore addominale, di essersi limitato a somministrare farmaci antinfiammatori e a prescrivere esami emato- chimici, omettendo di disporre esami strumentali obbiettivi (quali l ecografia pelvica ed altri accertamenti diagnostici) che avrebbero consentito di accertare il tumore maligno in epoca precedente a quanto avvenuto in concreto. In tal modo, il medico ha concorso a cagionare la morte della paziente.
  • Cass Civ Sez III Sz n 8073 28-03-08
    L errore compiuto nell'indicazione della posologia del farmaco, da cui la morte della paziente, non può farsi risalire all'intervento e al comportamento del farmacista, al quale fu presentata una ricetta redatta dal medico curante, a sua volta incorso in errore per effetto delle equivocità di una nota stilata dalla clinica che aveva dimesso la donna.A fronte della precisa indicazione del medico, il farmacista non aveva il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente in quanto egli non è abilitato all'esercizio della professione medica e non era tenuto nè autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico- farmacologici, nè a controllare l eventuale dissonanza tra le indicazioni della casa di cura e la ricetta del medico, dovendo viceversa attenersi a quest ultima. 
  • Cassaz sz n 2776 06-02-2008
    Contrasto tra la prescrizione del medico curante e quella del medico ospedaliero. Il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute (nella fattispecie la prescrizione di un farmaco in regime di compartecipazione) è garantito ad ogni persona in base all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti e, quindi, legittimamente si realizza con la gradualità imposta dalle disponibilità di risorse organizzative e finanziarie. 
  • Cass Penale Sez IV sz n 8611 27-02-08
    Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull autore dell aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che la insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano irrequietezza. 
  • Cassaz Penale sez IV n7742 20-02-08
    L accertamento della possibile responsabilità penale del medico per la morte o le lesioni subite dal paziente presenta aspetti molto delicati quando l addebito è costruito come ipotesi di responsabilità omissiva.Ciò che si verifica quando al medico si addebita non tanto un intervento positivo sbagliato, bensì piuttosto l inerzia ingiustificata, l attendismo colpevole, la mancata prestazione delle cure doverose, l omessa od erronea diagnosi, tali da avere, in ipotesi, determinato l evento letale. Nella ipotesi dell addebito omissivo, la ricostruzione della responsabilità passa inevitabilmente attraverso un giudizio prognostico (che come tale può presentare notevoli ambiti di incertezza o di opinabilità) su quelli che sarebbero stati gli esiti (in ipotesi positivi) dell intervento doveroso e corretto che si sarebbe potuto e dovuto pretendere dal sanitario. In questa prospettiva di principio, risulta evidente la carenza della sentenza di condanna [sent. di appello in riforma di quella assolutoria], la quale non ha affrontato in parte il suddetto aspetto ricostruttivo, limitandosi ad affermazioni apodittiche ed assertive circa una maggiore probabilità di sopravvivenza della paziente, che non è stata accompagnata - per ciascuno degli imputati - sulla preventiva ricostruzione degli addebiti ai medesimi riconducibili e, soprattutto, al rilievo che tali addebiti potevano (anzi, dovevano) avere avuto sull'evento lesivo. Trattasi di carenza particolarmente grave giacchè, come è noto, in caso di riforma di giudizio assolutorio, grava sul giudice d appello uno specifico dovere di "motivazione rafforzata", nel senso che questi ha l obbligo di confutare gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, al fine di giustificarne la riforma, tanto più in mancanza di nuove acquisizioni istruttorie.
  • C Conti Sz 109 23-01-08
    Vanno condannati, sussistendo il dolo, i medici in regime di intramoenia per la quota di danno relativa alla retribuzione percepita durante le ore in cui hanno svolto attività privata, ognuno per la quota relativa nonchè per la voce di danno da disservizio generato dal comportamento poco consono ai doveri di ufficio tenuto dagli stessi medici ed individuabile - quanto meno - nella distrazione di detti medici dai doveri di servizio cui erano tenuti per rapporto contrattuale con l Azienda
  • Cassaz Civ Sez Unite n 581 11-01-08
    Danno da emotrasfusioni. Premesso che sul Ministero della Salute gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il giudice, accertata l omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell evento.
  • Corte Conti Sicilia sz n 238 22-01-08
    Omissione dei dovuti approfondimenti terapeutici: gravità della colpa medica. La colpa grave del medico è esclusa quando questi debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici di difficile soluzione, in presenza di quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, ovvero si trovi nella necessità di agire in una situazione di emergenza o di urgenza, e la sua scelta nel caso concreto appaia comunque ragionevole avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica. Al contrario, la colpa è grave quando non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come nel caso in esame, il medico abbia completamente omesso di compiere un attività diagnostica e terapeutica routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni. Il parametro più congruo per valutare il comportamento del medico deve incentrarsi sul livello di diligenza da lui impiegato nello scegliere discrezionalmente mezzi e modi suggeriti dalla scienza medica in relazione alla gravità della patologia riscontrata al paziente. Occorre, in buona sostanza, verificare se il medico abbia usato il metodo operativo più adatto al caso concreto ed alle circostanze contingenti. Nel caso di specie era possibile diagnosticare la patologia. 
  • Cass Pen Sez.V sz 29-01-2008 n 4451
    Il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato. Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) - e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) - la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo. 
  • Cassaz Pen Sez IV Sz n 840 del 10-01-08
    Il medico, nella vicenda di specie, non ha violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la sua attivazione, ma ha violato il divieto di somministrare le terapie in dosaggi superiori a quelli previsti e senza tener conto della pericolosità dei fattori di accumulo. I giudici di merito ritenevano accertato il sovradosaggio ed escludevano che l evento mortale potesse essere stato provocato da altri fattori causali quale l ingestione per via orale - volontaria o casuale - del farmaco contenente il principio attivo che doveva essere somministrato per via parenterale e un metabolita del quale era stato rinvenuto nello stomaco della persona deceduta. 
  • Cass Civ Sez Unite n 577 11-01-08
    Contagio da emotrasfusione. Per quanto concerne l ipotesi del contagio da emotrasfusione eseguita all'interno della struttura sanitaria, gli obblighi a carico della struttura ai fini della declaratoria della sua responsabilità, vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo dell intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza che agli obblighi più generali di cui all'art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle prestazioni che il medico o la struttura possono aver violato nella singola fattispecie. 
  • Cassaz Pen Sez IV n 41317 09-11-07
    Responsabilità di equipe. Nel lavoro in equipe, la divisione dei compiti costituisce un fattore di sicurezza, perchè ciascuno dei sanitari è chiamato a svolgere il lavoro in relazione al quale possiede una specifica competenza e perchè, in rapporto ad esso, è posto nelle condizioni di profondere tutta la diligenza, prudenza e perizia richieste, senza essere tenuto a controllare continuamente i colleghi, ma rappresenta anche un fattore di rischio. Fa sorgere, in particolare, rischi nuovi e diversi, essenzialmente derivanti da difetti di coordinamento o di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una visione di insieme, spesso tra loro collegati. Quando nel caso concreto si appalesino circostanze tali da rendere evidente la negligenza altrui, quali ad esempio, come nella fattispecie, una attività colposa già in atto, oppure un errore commesso nella fase preparatoria, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro deve farsi carico di questi rischi peculiari. 
  • Corte Conti Sicilia n 303 06-12-07
    Nella azione di rivalsa della Azienda Sanitaria nei confronti del proprio dipendente per i danni da questi arrecati e che la ASL è stata condannata a risarcire, occorre la sussistenza di una colpa grave del sanitario. La colpa è grave quando non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come nel caso in esame, il medico abbia completamente omesso di compiere una attività diagnostica e terapeutica routinaria atta a scongiurare determinate complicazioni. Nella specie, come si è già osservato, non vi è traccia di alcuna attività preventiva svolta dal medico, sicchè il suo comportamento appare gravemente negligente in considerazione della assoluta prevedibilità dell evento. In concreto, in presenza di una tendenza alla macrosomia fetale della paziente, facilmente diagnosticabile dati i precedenti anamnestici noti al medico, il comportamento corretto sarebbe dovuto consistere nella prevenzione della situazione di rischio mediante il costante monitoraggio delle condizioni della paziente e la tempestiva effettuazione del parto cesareo. 
  • Trib Monza Sez I Sz 21-11-07
    La diagnosi non corretta di "adenocarcinoma in situ" da parte della Servizio di Anatomia Patologica ha indotto i sanitari a procedere all intervento di quadrantectomia alla mammella destra e, successivamente, alla prescrizione di terapia radiante e ormonoterapia.Sia l intervento chirurgico che le successive terapie praticate erano inadeguate rispetto a quella che è risultata essere la diagnosi correttamente formulata in epoca (purtroppo) successiva rispetto all intervento di quadrantectomia. Se, pertanto, fosse stata formulata una corretta diagnosi, l intervento di quadrantectomia non si sarebbe reso necessario e neppure la successiva terapia radiante. Consegue la condanna della Azienda e del firmatario del referto in solido tra loro al risarcimento del danno. 
  • Trib Monza Sez IV sz 15-10-07
    Ecografia non correttamente eseguita: escluso il risarcimento del danno
  • Cass pen Sez IV n 31670 02-08-07
    Il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dallutente. Il caso di specie riguardava un malato con chiari sintomi di infarto e la Corte Suprema ha chiarito che la discrezionalità riconosciuta al medico di valutare la sussistenza dell urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie. In violazione del principio si configura il reato di omissione di atti d'ufficio 
  • Trib Monza Sez I Sz 20-09-2007
    In ordine alle dichiarazioni anamnestiche rese dal paziente il giorno precedente l intervento, relativamente all'assertiva assenza di denti mobili, va senz'altro ritenuta infondata l affermazione secondo cui il solo fatto che lo stesso, in precedenza, fosse stato in cura presso un dentista, dovesse metterlo in condizioni di conoscere chiaramente la parodontite da cui egli era affetto; peraltro, che i denti incisivi del paziente non fossero così mobili da essere avulsi al solo minimo contatto con un corpo estraneo, lo si ricava dalla circostanza che, certamente non a caso, essi si sono staccati in occasione dell intervento e non in occasione del loro uso normale, per esempio durante la masticazione del cibo, ciò lascia emerge che le manovre dell anestesista devono aver avuto un efficacia causale determinante e specifica nella causazione del sinistro, benchè la classe di valutazione anestesiologica fosse piuttosto nella norma 
  • Corte Appello Milano Sez II Sz 07-06-07
    Benchè la lesione del paziente sia dipesa da un errore tecnico del professionista, imputabile a sua imperizia, trattandosi di operazione tecnica di particolare difficoltà, la imperizia del medico rileva penalmente nel quadro della colpa grave, secondo gli stessi parametri adottati in sede civilistica dall'art. 2236 c.c. e avendo come modello di riferimento un livello di professionalità medio nell'ambito della particolare competenza esigibile per la esecuzione dell intervento di cui si discute. Ne segue che, essendo l errore addebitato riconducibile alla colpa lieve, il medico va assolto perchè il fatto non costituisce reato. 
  • Cass penale Sz IV Sz n 31670 02-08-2007
    Il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente. Il caso di specie riguardava un malato con chiari sintomi di infarto e la Corte Suprema ha chiarito che la discrezionalità riconosciuta al medico di valutare la sussistenza, prima facie, dell urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie. In violazione del principio si configura il reato di omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p. 
  • Cass Pen Sez IV sz n 39592 del 26-10-07
    In tema di colpa professionale, quando la condotta colposa incida su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, costituzionalmente e penalmente protetti, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme proprie al sistema penale e non da quelle espresse da altro ramo del diritto, quali l art. 2236 c.c. Tuttavia, detta norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico quando il caso specifico sottoposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l addebito di imperizia. Da quanto suesposto segue che, sia quando non sia presente una situazione emergenziale, sia quando il caso non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come quando venga in rilievo (e venga contestata) negligenza e/o imperizia, i canoni valutativi della condotta (colposa) non possono essere che quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilità penale per danni alla vita o all'integrità dell uomo (art. 43 c.p.), con l accentuazione che il medico deve sempre attenersi a regole di diligenza massima e prudenza, considerata la natura dei beni che sono affidati alla sua cura. 
  • Trib Chieti sz 07-05-2007
    Il fatto che il medico non abbia dato riscontro ad una lettera raccomandata del 31 luglio, con cui la madre della paziente aveva richiesto un appuntamento entro 10 giorni dal ricevimento della missiva, non dimostra affatto - come si vorrebbe - la trascuratezza o la negligenza del medico, poichè il termine in questione scadeva nel periodo centrale del mese di agosto, e il professionista, attesa la dinamica del caso specifico, non aveva alcun obbligo di fissare, per il controllo, appuntamenti straordinari. Tanto più è da escludersi la responsabilità medica risultando provato che, successivamente, la paziente si era recata presso lo studio medico, ma non si era voluta sottoporre a controllo, mentre si andava assumendo un atteggiamento ostile inveendo contro il sanitario che chiedeva di poter visitare la giovane. 
  • Cassaz Civ Sez III sz n 9524 20-04-07
    In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale della prescrizione dell azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza. 
  • Cassaz III civ n 8826 13-04-2007
    Intervento di rinosettoplastica ed obbligo di risultato
  • Corte Conti Sicilia Sz n 128716-05-2007
    La responsabilitè deve essere valutata rapportando la condotta ad un preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la parte del danno che dovrà gravare sui sanitari. L'esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile alla mole di rischio incombente a causa delle "anomale" condizioni di lavoro in cui i sanitari si trovarono ad esercitare la professione - nel caso di specifico presso una sezione di cardiologia. Altresì, in sede di giudizio di responsabilità, potere riduttivo dell'addebito è attribuito anche ai turni gravosi di lavoro. 
  • Corte Conti Sez Toscana n 171-2007
    Interventi non giustificati da esigenze patologiche, il chirurgo risarcisce la ASL. Sussiste un comportamento connotabile come gravemente colposo, con conseguente condanna al risarcimento del danno erariale subito dalla ASL, ove dalle indagini si sia riscontrato che il chirurgo abbia posto in essere comportamenti concretizzatisi in interventi, comunque posti a carico del servizio sanitario, ma non aventi finalità cliniche atte a risolvere un problema di salute dei pazienti, bensì mere finalità estetiche, in palese contrasto con la normativa statale e regionale di riferimento; con un atteggiamento psicologico, desunto anche dalle dichiarazioni di alcune pazienti, persuasivamente confermato come improntato a grave leggerezza professionale (caso di interventi di mastoplastiche riduttive, mastoplastiche additive, orecchie a sventola, liposuzioni). 
  • Trib Genova Sez II Sent 20-02-2007
    Responsabilità in odontoiatria. La constatazione di inefficacia delle cure iniziali avrebbe dovuto con il tempo condurre ad interventi anche protesici più radicali, anzichè temporeggiare con cure conservative fondamentalmente palliative fino agli estremi limiti, con il risultato della perdita progressiva degli elementi dentari e della sempre più manifesta difficoltà masticatoria. 
  • Cass pen Sez IV n 4177 02-02-2007
    Morte del paziente per omissioni diagnostiche. Come puntualizzato anche in dottrina, bisogna partire dalla considerazione che la risposta sulla sussistenza o meno del nesso eziologico non può essere, in effetti, esaustivamente e semplicisticamente trovata, sempre e comunque, nelle leggi statistiche, tuttavia non può neppure affermarsi che le leggi statistiche, in precedenza considerate decisive, debbano essere completamente trascurate. Le leggi statistiche, in vero, sono solo uno degli elementi che il giudice può e deve considerare, unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto. Con la conseguenza che il giudizio positivo sulla sussistenza del nesso eziologico non si baserà più solo sul calcolo aritmetico/statistico (quale che sia la percentuale rilevante), ma dovrà trovare il proprio supporto nell'apprezzamento di tutti gli specifici fattori che hanno caratterizzato la vicenda concreta. Il giudice, in buona sostanza, potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne - in un senso o nell'altro - il valore di credibilità, e dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l'età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l'assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica. 
  • Cass pen Sez V Sent n 3250 29-01-2007
    Falso ideologico in certificato - Conseguenze penali per la certificazione di una visita medica mai avvenuta. Il certificato rilasciato dal medico convenzionato con al U.S.L. per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le attestazioni relative, come nella specie, all'attività svolta (visita medica) nonchè ai fatti avvenuti alla sua presenza, quali, in particolare, la presentazione del paziente. Si configura, pertanto, nel caso di specie, il reato di falsità ideologica in atto pubblico con condanna alla pena prevista dalla Legge. 
  • Corte App Roma Sez I civ sent 15-01-2007
    Paziente precipitato dalla finestra di un ospedale per atto autolesionistico. Quali le responsabilità? In ordine alla imprevedibilità di un atto autolesionistico, non può non tenersi conto,che nel caso di specie era pacificamente noto al personale di servizio trattarsi di persona da ricoverare presso il centro di igiene mentale, dunque di malato di mente, che era stato infatti collocato, in barella, dinanzi alla porta dello psichiatra, in attesa di essere visitato; allora, anche se si trattava di soggetto apparentemente calmo e tranquillo, prudenza avrebbe voluto che lo si tenesse sotto maggiore controllo, essendo in ogni caso una persona disturbata di mente, in condizioni ancora tutte da verificare - vista l'accertata necessità di ricovero - non certo da lasciare incustodita come un qualunque alto traumatizzato in forma lieve. 
  • Corte Appello di Roma 8-01-07
    da un “banale” intervento di asportazione di appendicite e colecisti alla dialisi permanente: quali responsabilità? A fronte della pretesa del paziente di ricollegare l’insufficienza renale all'ittero ostruttivo di cui rimase vittima, ritenendola determinata dal processo infettivo provocato dall'azione della bile fuoriuscita dal coledoco durante l'intervento riparatore, con conseguente contaminazione del campo operatorio e aggressione dei reni, il nesso di causalità veniva escluso dalla consulenza tecnica d’ufficio, considerando che il danno renale riguardò - come accertato in sede di esame bioptico - i “glomeruli” e non i “tubuli” renali che furono trovati indenni, e, come è scientificamente certo, solo i “tubuli” possono essere danneggiati da un ittero, per giunta a condizione che si tratti di un ittero di grave entità, con livelli di bilirubinemia al di sopra dei 20 mg% e protratto nel tempo. 
  • Cassazione penale Sez IV n 36618
    Le colpevoli condotte dei sanitari intervenuti successivamente non escludono la responsabilità del radiologo, quando le sue omissioni hanno avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento. In particolare era stato addebitato al radiologo che sottoscrisse il referto, di non aver segnalato tempestivamente ai medici che avevano richiesto l'esame l'anomala posizione dello stomaco, il sollevamento dell'emidiaframma di sinistra, lo spostamento del cuore a destra e non aver segnalato ipotesi diagnostiche differenziali, con sottovalutazione della gravità della patologia e ritardo nella diagnosi e terapia da parte dei curanti. Al radiologo veniva addebitata non l'esecuzione degli esami radiografici nè una mancata diagnosi della malattia, ma l'aver steso un referto incompleto dal quale non emergevano indicazioni risultanti dalle radiografie.
  • Cass penale IV Sez n 41943
    Nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente perchè questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. 
  • Resp infermiere Trib Monza 23-10-2006
    Responsabilità infermieristica. Sentenza di condanna a carico di infermiera professionale per negligenza, con esclusione di responsabilità professionale dei chirurghi e dell'anestesista che eseguirono l'intervento, in base alla considerazione che l'infermiera professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici". 
  • Cass pen Sez IV sz 06-10-2006 n 33619
    Errata manovra di intubazione – colpa professionale di “equipe” In tema di colpa professionale dell’"equipe" medica, ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell'"equipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purchè siano evidenti per un professionista medio, giacchè le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale. 
  • Sz Corte dei Conti n 204-2006
    La mancata rimozione di garza laparotomica dall'addome della paziente è fonte certamente di colpa grave versandosi non già in un caso di errore diagnostico, bensì in una fattispecie di grave negligenza colpevolmente serbata in occasione della ordinaria esecuzione delle procedure e delle tecniche chirurgiche: trattasi dell'omesso espletamento della c.d. "conta delle garze", che serve a verificare che all'esito dell'intervento chirurgico residui un numero di garze pari alla differenza tra quelle a disposizione prima di cominciare l'intervento e quelle in concreto utilizzate. Non è ammissibile, che medici chirurghi preposti all'ordinario espletamento di pratiche operatorie consuete e "routinarie", pongano in essere omissioni ed errori di siffatto genere. Tali omissioni, al contrario, evidenziano superficialità di condotta e leggerezza operatoria meritevoli di adeguata sanzione risarcitoria. E ciò anche in assenza di particolari condizioni di urgenza o di confusione che oggettivamente possano qualificare come "scusabile" l'errore professionale in cui gli stessi incorsero.
  • Trib Pistoia Sent n 440 20-01-2006
    Somministrazione di un farmaco “off label” per sfruttarne gli effetti collaterali: condanna per lesioni dolose ) Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni dolose, nella accezione del dolo eventuale, nel comportamento del medico che prescriva un farmaco per una somministrazione ed utilizzazione cosiddetta “fuori indicazione” o “off label” per sfruttarne alcuni particolari effetti collaterali, allorchè dalla utilizzazione e somministrazione del farmaco medesimo derivi per il paziente una malattia rilevante ai sensi dell’art. 582 c.p. e il paziente non abbia rilasciato al sanitario il consenso informato ad ogni possibile conseguenze derivante da un siffatto utilizzo. L'imputata, nel caso di specie, era conscia del fatto che quella somministrazione del farmaco oltre al probabile e sperato beneficio avrebbe potuto anche produrre (come poi ha prodotto) ulteriori non necessarie menomazioni dell'integrità fisica della paziente. Così agendo ha quindi accettato il rischio dell'insorgenza di questi ulteriori effetti collaterali, ponendosi nell'alveo del c.d. dolo eventuale. 
  • Cassaz Sez III sz n 9085 del 2006
    Il medico chirurgo risponde sempre per imprudenza o negligenza In ogni caso, la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Infatti anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso. Nello specifico, la responsabilità del professionista è stata ricondotta espressamente alla negligenza con efficacia causale autonoma. Infatti, accanto al rilievo del sostanziale errore diagnostico è stato considerato l'omesso ricorso ad ulteriori indagini strumentali e la negligente gestione dei tempi dell'emergenza medico-chirurgica. 
  • Cassaz Sz 24-06-2005 n 23724
    mancata diagnosi di grave scompenso cardio-circolatorio: nesso di causalita' e giudizio di "elevata credibilità razionale" Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità formulato dalla legge statistica la conferma, o meno, della ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa, con "alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica", la conclusione per cui, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva. 
  • Corte Suprema Cassaz Sz 10297 28-05-04
    COLPA PROFESSIONALE DEL MEDICO - ONERE DELLA PROVA 
  • Cassaz civile n 11316 del 21-07-03
    responsabilità dell'ostetrico ginecologo, asfissia intra-partum

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