Informazione e Consenso

DOCUMENTAZIONE

  • Cass penale SU sz n 2437 del 20-01-2009
    Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all art. 582 c.p., che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all art. 610 c.p..
  • Trib Milano Sez V sz 09-02-09
    Il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità del medico che aveva sottoposto una paziente ad un intervento necessario ma non urgente senza avere chiara cognizione della situazione; si accertava, in corso di causa, che la (presunta) prospettazione dell intervento effettivamente eseguito come alternativo a quello per cui la paziente sottoscriveva il consenso informato, veniva in realtà valutata solo durante il trattamento, allorquando la donna era già anestetizzata. Si riteneva che il medico avesse modificato ingiustificatamente una scelta concordata, effettuando atti chirurgici molto più invasivi per modalità esecutive e conseguenze senza autorizzazione dell interessata. Secondo il Tribunale ciò costituirebbe un innegabile ed autonomo titolo di inadempimento con conseguente lesione del diritto di autodeterminazione del paziente produttivo, nel caso concreto, di conseguenze sulla integrità psicofisica delle quali l autore deve rispondere. 
  • Cassaz pen SU sz n 2437 del 18-12-08
    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito alcuni principi fondamentali sul delicato tema del consenso informato all atto medico. Infatti negli ultimi anni erano emersi orientamenti diversi da parte delle singole sezioni della Suprema Corte: in alcuni casi l assenza del consenso informato era stata giudicata come reato di violenza privata, in altri casi come lesioni, in altri infine come comportamento penalmente non punibile. Di fronte a queste oscillazioni interpretative, le Sezioni Unite hanno messo un punto fermo, affermando che non è penalmente rilevante la condotta del medico che sottopone il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello per il quale era stato prestato il consenso, ma solo a tre condizioni: che l intervento sia svolto nel rispetto delle leges artis; si sia concluso con esito fausto per il paziente e infine non vi fossero indicazioni contrarie espresse da parte del paziente stesso. La pronuncia prende origine da un caso concreto in cui una donna era stata sottoposta a laparoscopia (per la quale aveva dato il suo consenso) e, senza soluzione di continuità, a salpingectomia con asportazione della tuba sinistra. L intervento chirurgico era perfettamente riuscito, con esito positivo per la donna. Ma la paziente lamentava il fatto di non aver mai dato il suo consenso alla salpingectomia e pertanto aveva citato in giudizio il chirurgo. Che invece le Sezioni Unite della Cassazione hanno mandato completamente assolto, proprio perchè ha svolto l intervento secondo i canoni della scienza medica, con un esito fausto e senza che vi fosse un dissenso esplicito precedentemente manifestato dalla paziente. 
  • Cassaz civ Sez III sz 23676 del 15-09-08
    Una interessante sentenza in tema di rifiuto di cure (nella fattispecie trasfusioni). Nell ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. 
  • C. Costituzionale sz 438 del 23-12-08
    Il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. Le norme oggetto di scrutinio (art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 - Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), devono essere dichiarate pertanto costituzionalmente illegittime, in quanto con esse la Regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del suddetto consenso. Invero, l art. 3, comma 1, impugnato, allorchè individua i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati), nonchè le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell istituto nell ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale. Anche i successivi commi dell art. 3, in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1, si pongono in contrasto con i citati parametri costituzionali e vanno, pertanto, dichiarati illegittimi. 
  • Cass Pen Sez V sz 38345 del 08-10-08
    La Corte di Cassazione, ravvisando un non unanime orientamento interno e diverse posizioni in dottrina sul tema del consenso informato, riassume con ottima sintesi i diversi profili in gioco e rimette la causa alle Sezioni Unite onde risolvere il contrasto. La problematica trova origine in un intervento demolitorio correttamente eseguito, con competenza superiore alla media, ma in assenza di un consenso validamente prestato dalla paziente, informata solo di una attività in laparoscopia. Benchè l intervento risultasse scelta corretta e obbligata la questione è se abbia o meno rilevanza penale, e, nel caso di risposta affermativa, quale ipotesi delittuosa configuri, la condotta del sanitario che, in assenza di consenso informato, sottoponga il paziente ad un determinato trattamento chirurgico nel rispetto delle regole dell arte e con esito fausto. 
  • Cass Penale sez IV sz n 32423 01-08-08
    Consenso in chirurgia estetica. La riconosciuta esistenza della possibilità della formazione di granulomi in ogni somministrazione di sostanze estranee nel derma - esclude ogni rilevanza alle circostanze indicate nel motivo di ricorso e cioè la scarsa o inesistente tossicità dei componenti del "Dermalive" , la mancata indicazione di conseguenze negative nel foglio illustrativo del prodotto, i controlli cui era stato sottoposto il prodotto medesimo. Se in definitiva le sostanze estranee sono potenzialmente idonee a provocare questi effetti - e il "Dermalive" contiene sostanze estranee al derma - era esigibile dall agente un informazione completa di carattere generale anche se, per il prodotto specifico, non erano ancora conosciute conseguenze negative. 
  • Tribunale Modena Sz del 13-05-08
    Nell ipotesi dell incapace che abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano in vita in stato vegetativo, nessun dubbio può esservi che anche in tal caso debba valere, a maggior ragione, il dovere dell ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo "iter" naturale. Nel caso specifico, l analisi svolta ha permesso di collocare la beneficiaria del procedimento diretto alla nomina del marito quale amministratore di sostegno,in una posizione di doverosa tutela della volontà, lucidamente e inequivocabilmente espressa, che non le venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia nel momento in cui si verrà a trovare in uno stato di incapacità. Tutela doverosa perchè l art. 32 della Costituzione non garantisce il diritto a morire ma il diritto che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all autocoscienza della dignità personale quale costruita dall individuo nel corso della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali. 
  • TRIB MILANO sz 4 marzo 2008 n 2847
    Va rigettata la richiesta risarcitoria nel caso in cui è stata fornita solo la prova della lesione del proprio diritto di autodeterminazione, in assenza di allegazione nè dimostrazione del danno-conseguenza risarcibile, nè in relazione al danno morale soggettivo, inteso quale patema d animo interiore, nè in relazione al cosiddetto danno esistenziale, inteso quale compromissione esteriore delle proprie abitudini di vita. Inoltre, poichè tali danni non sono mai in re ipsa, e, nel caso di specie, non si accompagnano alla lesione del bene salute, ma, al contrario, risulta addirittura provato un miglioramento delle condizioni di salute della paziente, non è neppure ammissibile una qualsivoglia prova per presunzioni.Incombe sul ricorrente l onere di allegare specifiche sofferenze o peggioramenti delle proprie quotidiane condizioni di vita subito dopo essersi avveduta dell esecuzione del trattamento terapeutico non consentito. 
  • Tribunale Benevento Sz del 10-03-08
    Non può ritenersi fondata la contestazione di non esaustività del consenso informato sottoscritto anche nel caso in cui la struttura sanitaria abbia successivamente sostituito il modulo con uno più dettagliato, ciò allorquando il paziente sia stato reso edotto oralmente di particolari evenienze che avrebbero potuto verificarsi a seguito dell intervento. Risultava, comunque, dal modulo di consenso sottoscritto - inquadrabile come una scrittura privata che fa piena prova della provenienza e del contenuto - che poteva verificarsi l evento che effettivamente si verificò. 
  • Cass Pen Sez IV Sz n 11335 14-03-08
    Dal rilievo attribuito al consenso del paziente non può farsi discendere la conseguenza che dall intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie. Ciò in relazione all elemento soggettivo di tali reati, che è di norma non configurabile rispetto all attività del medico. In altri termini, in relazione al caso specifico, pur ammettendosi che il consenso sia stato prestato in maniera grossolana e non satisfattiva, con moduli oltre modo generici e non in grado di dimostrare l avvenuta consapevolezza del destinatario consenziente, non appare condivisibile, in linea di principio, l assunto che vorrebbe inquadrare i fatti nell ambito dei reati di lesioni volontarie e di omicidio preterintenzionale. Il consenso eventualmente invalido perchè non consapevolmente prestato non può di per se importare l addebito a titolo di dolo. 
  • Cass civ III sez 17157 06-08-07
    L esclusione della responsabilità del medico può trovare fondamento, come nel caso di specie, più che sulle risultanze testimoniali e della consulenza tecnica d ufficio, sulla firma apposta dal paziente sulla cartella clinica, in cui dichiarava formalmente di accettare l anestesia, l intervento e la terapia prescritta. 
  • Trib Novara sz 5-06-07 n 409
    La responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato si realizza anche nel caso di esecuzione di terapie chirurgiche diverse o ulteriori rispetto a quelle per le quali l'informativa è stata fornita ed il consenso prestato: in questa circostanza è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il trattamento sia stato tecnicamente eseguito in modo corretto. 
  • Cass I Civ n 21748 16-10-2007
    Accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza, ci sono coloro che ritengono assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato, come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche questa ultima scelta. 
  • Trib Monza Sez I Sz 09-10-2007
    Laddove si ritenesse di accreditare la tesi della paziente, di non essere stata adeguatamente informata su tutti i rischi e complicanze dell intervento, la patologia da cui era affetta era di tale gravita, che non poteva indurre a non sottoporsi all intervento programmato. I rischi legati al trattamento erano, comunque, di gran lunga inferiori rispetto all esito, presumibilmente infausto, in caso di mancato intervento. Peraltro, la paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato nel quale era descritto l intervento al quale sarebbe stata sottoposta: isterectomia radicale, cioè asportazione dell utero. La natura dell intervento è di immediata comprensione per qualsiasi donna, anche per quanto concerne le conseguenze. Nel caso di specie deve ritenersi che la signora fosse del tutto consapevole della natura dell intervento, dei rischi e delle complicanze, anche per la sua qualifica di infermiera professionale, che opera in una struttura ospedaliera, quale ferrista in sala operatoria, il che comporta delle cognizioni mediche tali da consentirle di valutare, ancora meglio, il significato dell intervento.
  • Corte Appello Roma Sez III n 27-03-2007
    L'avvenuta informazione del tipo d'intervento da parte del chirurgo (anche se correttamente modificato all'atto dell'esecuzione), risultante dal modulo d'informazione e consenso, liberamente sottoscritto dal paziente, ha implicato, nel caso specifico, la non opponibilità della prova testimoniale contro detta scrittura.
  • Trib Monza Sez I Sz 25-01-2007
    La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta di una condotta omissiva dell'adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Ai fini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. 
  • Cass pen sez IV sz n 1025 17-01-2007
    Il medico che somministra un farmaco che può compromettere la capacità di guida del paziente, senza informare degli effetti collaterali, può essere considerato responsabile del successivo incidente provocato dal paziente, allorchè si accerti che il comportamento di guida posto in essere è stato influenzato dalla somministrazione del medicinale 
  • Trib Monza 23-11-2006
    La violazione dell'obbligo di informare il paziente circa la natura e la portata dell'intervento, i rischi che potrebbe comportare, i risultati conseguibili, le potenziali conseguenza negative, le diverse procedure e le eventuali terapie alternative, non è risarcibile ipso iure, ma solo se sussiste un nesso causale tra l'intervento chirurgico ed il peggioramento delle condizioni del paziente.
  • Cassaz civile III sez n 22390 19-10-2006
    Posto che la condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario, anche in assenza di una esplicita norma che riconosca al malato il diritto fondamentale e irrinunciabile alla adeguata informazione sulla prestazione sanitaria, e quindi al consenso informato, il contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla previa corretta informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sulla adeguata previa informazione sui rischi operatori e post-operatori, anche in relazione alla efficienza della struttura sanitaria ospitante, operando in tal senso la garanzia del diritto alla salute. 
  • Cass Pen Sez 4 Sz n 6284-2006
    L'effettuazione di un esame radiografico ben può rientrare, nelle modalità esecutive dell'ispezione dato che la radiografia consente soltanto una estensione del controllo attuabile che, attraverso l'uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell'indagato ma è esteso anche all'"ispezione " all'interno del corpo umano. In ciò non è ravvisabile alcuna violazione della riserva di legge. Nè l'atto può ritenersi vietato sotto il profilo dell'art. 32 Cost. che garantisce il diritto alla salute e vieta ogni forma di trattamento medico obbligatorio non previsto da apposita disposizione di legge. 
  • Trib Reggio Emilia Sez I Decr 13-09-2006
    Consenso informato ed amministratore di sostegno - Il Tribunale nel disporre l’amministrazione di sostegno in favore di un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica e nel circoscrivere i poteri dell’amministratore di sostegno ha disposto che quest’ultimo abbia il controllo e vigilanza in relazione ad interventi, trattamenti e prescrizioni terapeutici e/o riabilitativi, con potere di prestare, ove occorra, il consenso informato, in nome e per conto del beneficiario, previa consultazione dei suoi familiari e delle persone al medesimo legate da vincoli affettivi, nell'eventualità in cui lo stesso dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di agire personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica e terapeutica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo Giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per il medesimo. 
  • Trib Genova sez II del 12-05-2006
    Se la sottoscrizione del modulo relativo non costituisce la dimostrazione del consenso informato, anche l'assenza del prestampato firmato non vuol dire che la prestazione sanitaria sia stata carente dall'angolo visuale del diritto all' informazione, posto che, per il tipo di intervento in questione (artroscopia) , non erano richieste forme particolari perche' non potessero essere trasmesse dai medici alla paziente delle informazioni necessarie e sufficienti per consentirle di scegliere con una minima cognizione di causa l'atto terapeutico: la cui dimostrazione può essere fornita anche attraverso prove orali. 
  • Cassaz civile III sez n 5444 14-03-06
    La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5444 del 14 marzo 2006, ha statuito che “la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle sue condizioni di salute, mentre è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno” 
  • Cassaz penale IV sez n 38852 21-10-2005
    La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e’ una norma cogente, ma ha la mera finalita’ di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo’ essere imposta), non puo’ ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all’invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e’ altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita’ dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo’ essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all’attendibilita’ delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo
  • Trib Milano sz 29-03-2005 n 3520
    Nel caso in questione risultava acquisito agli atti il modulo del consenso informato, sottoscritto dalla paziente prima dell’intervento ma il modulo, così come formulato, risultava “sintetico e non dettagliato”, e indicava solo genericamente che la paziente sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico. In esso non veniva indicato affatto quale intervento sarebbe stato eseguito e non si precisava quali potevano essere i rischi specifici del trattamento. In base a tali considerazioni il Giudice non ha ritenuto assolto l’onere gravante sui medici di informazione per cui la mancata richiesta del consenso è stata valutata quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del citato diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione. 
  • Tribunale Venezia 4 ottobre 200
    Il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. In altri termini, la conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di alternatitive praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio, come icasticamente osservato da una prestigiosa dottrina, dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti. 
  • Cassaz n 14638 del 30-07-04
    Se è vero che la richiesta di uno specifico intervento chirurgico avanzata dal paziente può farne presumere il consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive che vi sono connesse, ed in particolare al trattamento anestesiologico, nella ipotesi in cui piu' siano le tecniche di esecuzione di quest'ultimo, e le stesse comportino rischi diversi, è dovere del sanitario, cui pur spettano le scelte operative, informarlo dei rischi e dei vantaggi specifici ed operare la scelta in relazione all'assunzione che il paziente ne intenda compiere

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